Commento alla Risposta ad Interpello n. 296 del 25 maggio 2022 dell’Agenzia delle Entrate
I chiamati all’eredità sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione, a prescindere dalla loro qualità di erede testamentario o legittimo, fintanto non vi rinunzino oppure non si provveda alla nomina di un curatore dell’eredità giacente.
Quali soggetti devono presentare la Dichiarazione di Successione?
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (“Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni“, o cd “TUS”) elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione e, in coerenza con quanto riportato all’articolo 7, comma 4, del TUS indica come presupposto dell’obbligo di presentare la dichiarazione, non la qualità di erede accettante l’eredità, bensì quella di chiamato all’eredità.
L’Agenzia delle Entrate citala Corte di Cassazione, sez. V, del 12 aprile 2022, n. 11832, che, a tal riguardo afferma:
« 3.(…) Secondo la corretta applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, in tema di imposta di successione, il presupposto dell’imposizione tributaria va individuato nella chiamata all’eredità e non già nell’accettazione»
Prosegue la Cassazione affermando che «tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cui l’imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all’eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario. Sebbene ai fini della legittimazione passiva di tale imposta sia sufficiente essere chiamati all’eredità, l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche della legittimazione passiva. Sarebbe infatti contrario all’art. 53 Cost. assoggettare ad imposta un soggetto rispetto al quale il presupposto impositivo, rappresentato dalla trasmissione di beni mortis causa, non sia addirittura mai sorto per effetto della rinuncia. 3.1 Tanto è confermato dal fatto che per effetto della rinuncia sono destinati a venir meno sia la responsabilità solidale dei chiamati all’eredità, di cui all’art.36, comma 3, del d.lgs. n.346 del 1990, sia l’obbligo della dichiarazione di successione, incombente sui chiamati ma solo fino al momento della loro rinuncia ex art.28, comma 5, dello stesso decreto.»
Dunque, secondo l’Agenzia l’obbligo della presentazione della dichiarazione di successione incombe sui soggetti chiamati all’eredità, almeno fino al momento della loro rinuncia ex articolo 28, comma 5, del TUS.
Quindi, al di fuori delle ipotesi di (i) rinuncia o di (ii) nomina di un curatore dell’eredità giacente, la mera esistenza dei soggetti chiamati all’eredità comporta per gli stessi l’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Ciò dovrà avvenire a prescindere dalla loro qualità di erede, per testamento o per legge.
Di seguito il PDF della Risposta_296_25.05.2022 dell’Agenzia delle Entrate