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Sommario: 1. L’attività fiduciaria; 2. L’attività accessoria di esecutore testamentario; 3. L’esecutore testamentario persona giuridica; 4. L’amministrazione della massa ereditaria; 5. Le responsabilità rafforzata; 6. La cessazione dell’incarico; 7. La società fiduciaria come esecutore testamentario

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Le società fiduciarie sono società commerciali che prestano, previa autorizzazione ministeriale, servizi aventi carattere altamente tecnico e specialistico.

Esse sono disciplinate dalla L. n. 1966/1939 nonché da successivi interventi normativi volti a specificarne e regolarne l’operatività.

  1. L’attività fiduciaria

Le attività tipicamente svolte dalle società fiduciarie possono essere sostanzialmente inquadrate in quattro differenti tipologie: (i) amministrazione fiduciaria di beni per conto di terzi; (ii) gestione fiduciaria di patrimoni mobiliari (ii) rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti; e, (iv) organizzazione e revisione  contabile;

In particolare, l’attività di amministrazione fiduciaria c.d. statica di beni per conto di terzi di cui al punto (i), è quella che maggiormente caratterizza le società fiduciarie di amministrazione, essendo l’unica riservatagli in via esclusiva (cfr. D.L. n. 27/1987 convertito con L n. 148/1987).

Tale attività comporta, tra l’altro, l’amministrazione per conto terzi con o senza l’intestazione fiduciaria di beni, l’interposizione della fiduciaria nell’esercizio dei diritti eventualmente ad essi connessi, nonché la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti.

Essa è da tenersi ben distinta da quella di gestione fiduciaria c.d. dinamica di patrimoni mobiliari di cui al punto (ii), per la quale è necessaria un’ulteriore e diversa autorizzazione trattandosi anch’essa attività riservata per effetto D.Lgs. n. 58/1998 recante il del “Testo unico in materia di intermediazione finanziaria”.

  1. L’attività accessoria di esecutore testamentario

Le società fiduciarie di amministrazione possono altresì prestare attività accessorie a quelle tipiche sopra descritte.

Esse dovranno però essere esercitate sulla base di specifiche istruzioni impartite dal fiduciante e nel suo esclusivo interesse, non potendo la società effettuare nel proprio interesse operazioni comunque connesse agli affari relativi ai beni di terzi amministrati.

Tra le attività accessorie deve ritenersi legittimamente esercitabile, qualora prevista dallo statuto sociale della fiduciaria, l’attività di esecutore testamentario di cui agli artt. 700 e ss del cod. civ. qualificandosi come attività di amministrazione di beni per conto di terzi.

  1. L’esecutore testamentario persona giuridica

In caso di successione testamentaria il testatore può rimettere l’esecuzione delle proprie volontà, così come contenute nel testamento, ad un soggetto di propria fiducia.

L’incarico di esecutore testamentario può certamente essere ricoperto da una persona giuridica essendo l’unico requisito soggettivo richiesto dalla legge (cfr. art. 703 cod. civ.) la “capacità di obbligarsi”.

Unico rilievo in tal senso potrebbe essere quello di valutare l’accettazione da parte dell’organo amministrativo della società dell’incarico di esecutore nel caso in cui lo stesso sia conferito a titolo gratuito, essendo tale gratuità astrattamente incompatibile con lo scopo di lucro perseguito dalla società fiduciaria.

  1. L’amministrazione della massa ereditaria

Ad ogni modo, una volta accettato l’incarico, la società fiduciaria in qualità di esecutore testamentario (i.e. esecutore testamentario fiduciario), ha il compito di assicurarsi che vengano esattamente eseguite tutte le disposizioni di ultima volontà del defunto. Tale incarico si ritiene debba essere esercitato sia nell’interesse del testatore sia in quello dell’erede, dei creditori e dei legatari.

Segnatamente, l’esecutore testamentario fiduciario può porre in essere una moltitudine di attività che si estrinsecano nell’esercizio di poteri di diversa natura ed estensione ma, ad ogni modo, sempre vincolati alle istruzioni impartite dal de cuius nel proprio testamento ovvero nel diverso atto di nomina dell’esecutore testamentario fiduciario.

I poteri affidati all’esecutore devono ritenersi dunque limitati alla conservazione quantitativa e qualitativa della massa ereditaria ed alla devoluzione della stessa agli eredi, ai creditori ed ai legatari.

A tal fine, a meno che non sia disposto diversamente dal testatore, l’esecutore testamentario ha la piena amministrazione della massa ereditaria, della quale deve prendere possesso, per un periodo temporale di non oltre un anno.

Dal potere di amministrazione attribuito all’esecutore, esula quello di alienazione dei beni ereditari per il quale, salo diversa disposizione testamentaria, deve essere richiesta l’autorizzazione al giudice competente.

Obbligo dell’esecutore testamentario è rendere il “conto della gestione” che deve essere presentato al termine della gestione oltre che dopo un anno dal decesso del testatore.

  1. Le responsabilità rafforzata

L’esecutore testamentario è in generale responsabile del corretto adempimento dell’incarico attribuito.

Egli deve amministrare la massa ereditaria con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile dei danni cagionati per propria colpa (art. 703, comma 4, cod. civ.).

Nel caso in cui l’incarico di esecutore venga assunto da un soggetto professionale quale la società fiduciaria, è possibile che la responsabilità venga valutata con un canone più stringente. In questo caso, al buon padre di famiglia (i.e. uomo medio) si sostituirebbe quello dell’agente modello (i.e. homo eiusdem professionis et condicionis) con contestuale sensibile aggravio della posizione dell’esecutore.

  1. La cessazione dell’incarico

L’esecutore testamentario può essere esonerato dal proprio ufficio in caso di gravi irregolarità nell’adempimento dei sui obblighi, inidoneità all’ufficio o menomazione del rapporto di fiducia oggettivamente valutato.

L’esecutore può cessare anche dall’incarico in caso di rinuncia all’ufficio, di scadenza del termine entro il quale deve essere conclusa la propria attività ovvero per perdita dei requisiti di nomina.

  1. La società fiduciaria come esecutore testamentario

Da ultimo deve evidenziarsi quali sono i diversi vantaggi che la società fiduciaria, per le proprie qualità intrinseche, può vantare nel caso di incarico come esecutore testamentario.

In primo luogo, la società fiduciaria è un soggetto già di per sé dotato dei requisiti di autonomia ed indipendenza necessari ad una corretta esecuzione dell’incarico. Essa si caratterizza per essere è un soggetto altamente specializzato e già avvezzo all’amministrazione di beni per conto di terzi ed alle relative dinamiche che possono rilevarsi altamente complesse.

Inoltre, attraverso l’attività tipica della società  fiduciaria è possibile anche gestire in modo più stabile l’eventuale successione. Ad esempio, nel caso di successione di un fiduciante che in vita risultava essere titolare di diverse partecipazioni in altrettante società ed intestate fiduciariamente alla società fiduciaria, la reintestazione delle partecipazioni – secondo la volontà del testatore – potrà essere effettuata nei confronti del successore direttamente dalla società fiduciaria, con il trasferimento del mandato fiduciario all’erede designato.

Da ultimo, la società fiduciaria garantisce un ampio livello di stabilità e professionalità funzionale al soddisfacimento di tutte le richieste impartite dal testatore in ordine sia all’amministrazione dei beni rientranti nel relictum ereditario sia al trasferimento dei beni agli eredi designati dal testatore.

 

Il team Sifir