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Sommario: 1. Le polizze vita in generale; 2. Gli elementi del contratto; 3. Le parti del contratto; 4. Tipologie di polizze: i “Rami” vita; 5. Le assicurazioni sulla vita (artt. 1919-1927 cod. civ.); 6. Benefici delle polizze vita: benefici fiscali, patrimoniali e successori; 7. Le polizze vita miste con componente finanziaria c.d. “indicizzate” (unit e index linked); 8. Classificazione giuridica e normativa applicabile alle polizze indicizzate; 9. Benefici fiscali, patrimoniali e successori anche per le polizze indicizzate?; 10. Corte di cassazione, ordinanza n. 10333/2018; 11. Conclusioni.
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1.Le polizze vita in generale
La polizza vita è il contratto attraverso il quale l’impresa di assicurazione, dietro pagamento di un premio (unico o periodico) da parte del contraente (persona fisica o giuridica), si obbliga a erogare al beneficiario (persona fisica o giuridica) un capitale o una rendita in dipendenza del verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato (cfr. art. 1882 cod. civ.).
Il contratto di assicurazione sulla vita è quindi un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continua, la cui obbligazione del contraente consiste nella corresponsione dei premi assicurativi mentre quella dell’impresa assicurativa si sostanzia nel versamento del capitale o della rendita.
2. Gli elementi del contratto
Gli elementi caratteristici del contratto assicurativo sono i seguenti:
- Il Premio: è il corrispettivo posto a carico dell’assicurato per l’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore. Può essere pagato in un’unica soluzione o in diverse rate periodiche (c.d. rate di premio);
- L’Evento Assicurato o il Sinistro (il c.d. rischio): è la possibilità che un evento dannoso si verifichi nel futuro. Deve necessariamente e oggettivamente esistere al momento della conclusione del contratto, pena la nullità dello stesso (art. 1895, 1896 cod. civ.);
Il rischio è l’elemento centrale della polizza e presupposto fondamentale del contratto anche ai sensi dell’art. 1895 cod. civ..
Ad ogni modo, la normativa applicabile non prevede una specifica definizione di rischio. In ambito di assicurazione sulla vita si parla di:
- rischio demografico relativo ad un evento attinente la vita umana, o meglio connesso con la sua durata in senso probabilistico;
- rischio d’investimento inteso in passato come il rischio assunto dall’assicuratore in relazione ai risultati finanziari, determinati sulla base del c.d. tasso tecnico.
L’introduzione di nuovi meccanismi e tipologie d’investimento per garantire il potere d’acquisto della somma assicurata e trasferire sempre più il rischio d’investimento all’assicurato ha reso difficile individuare una causa e funzione unitaria del contratto di assicurazione sulla vita, andando così a valorizzarne la peculiare funzione previdenziale.
- L’obbligazione di pagamento in capo all’assicuratore: l’assicuratore si obbliga al pagamento della prestazione nel caso in cui si verifichi l’evento.
3. Le parti del contratto
Le parti del contratto assicurativo sono le seguenti:
- Il Contraente: colui che stipula il contratto in nome e per conto proprio, o in nome e per conto altrui. Egli costituisce il rapporto assicurativo, insieme all’assicuratore ne è il soggetto, la parte contrattuale.
Il contraente da un lato ha l’obbligo di pagare il premio, dall’altro può disporre del contratto, sia designando o revocando il beneficiario, sia riducendone o addirittura annullandone il valore economico attraverso l’esercizio del diritto di riscatto.
Il contraente potrà essere anche la società fiduciaria, la quale sottoscriverà la polizza in nome proprio, ma per conto della persona fisica fiduciante. Quest’ultimo sarà tutelato nei confronti dei terzi dal segreto fiduciario. Tale segreto sarà opponibile anche per quanto riguarda la qualità del soggetto beneficiario della polizza (l’obbligo di riservatezza sui dati relativi ad un contratto di assicurazione sulla vita, è stato infatti confermato dalla Cassazione n. 17790/2015).
- L’Assicurato: è il portatore del rischio, la persona fisica sulla quale viene stipulato il contratto.
È dunque il soggetto alla cui morte o sopravvivenza l’assicuratore dovrà eseguire la prestazione prevista dal contratto, pagando il capitale o la rendita predeterminata.
- L’Assicuratore: è colui che assume il rischio e s’impegna a pagare il beneficiario al verificarsi del sinistro o dell’evento;
- Il Beneficiario: il destinatario delle prestazioni che l’assicuratore è tenuto a compiere qualora si verifichi il sinistro o l’evento.
La figura del beneficiario in un contratto assicurativo risulta essere molto particolare, in quanto:
- la designazione del beneficiario è libera e può essere fatta nel contratto, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore in qualsiasi momento, oppure anche per testamento.
Le modalità con le quali può essere effettuata la designazione del beneficiario sono espressamente indicate nel comma 2 dell’art. 1920 cod. civ..
L’identità del beneficiario può essere mantenuta segreta (cfr. parte sulla riservatezza in caso di intestazione fiduciaria della polizza).
La designazione è valida ed efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente.
- è titolare di un diritto proprio e intrasmissibile derivante dal contratto;
- il diritto è autonomo e non derivato dal contraente, quindi, il beneficiario può rivolgersi direttamente alla compagnia per il pagamento della prestazione;
- il diritto è vincolato alle pattuizioni contrattuali.
Dunque, nella realtà dei fatti i tre soggetti (contraente / assicurato / beneficiario) possono:
- coincidere nella stessa persona, come nel caso dell’assicurazione sulla vita propria (assicurazione sulla propria sopravvivenza ed a proprio favore);
- coincidere nella persona del contraente e dell’assicurato, mentre il beneficiario è persona diversa (assicurazione sulla vita propria a beneficio di un terzo);
- coincidere nella persona dell’assicurato e del beneficiario, mentre persona diversa è il contraente (assicurazione sulla vita di un terzo ed a suo beneficio);
- potrà anche verificarsi la presenza di tre persone distinte, come nell’assicurazione sulla vita di un terzo a favore di altra persona;
- potrà infine esservi anche la presenza di una società fiduciaria che, per tutelare la privacy di una delle parti (i.e. assicurato o beneficiario), potrà sottoscrivere la polizza, quale contraente in nome proprio e per conto dell’assicurato, il quale potrà (o meno) essere anche beneficiario della stessa.
4. Tipologie di polizze: i “Rami” vita
Per Ramo si intende la gestione specifica della forma assicurativa corrispondente ad un specifico rischio o categoria di rischi, con riferimento sia all’assunzione del rischio, sia alla liquidazione del danno.
La “Classificazione per ramo” è prevista all’art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209):
- Rami Vita (di cui alla Tabella A, suddivisa in un totale di 6 differenti categorie di rischi).
- Rami Danni (di cui alla Tabella B, suddivisi in un totale di 18 differenti categorie di rischi).
5. Le assicurazioni sulla vita (artt. 1919-1927 cod. civ.)
La polizza sulla vita garantisce il pagamento di una somma di denaro al verificarsi di un evento legato alla persona (morte o sopravvenienza ad una certa data).
Lo scopo del contratto è quello garantire la disponibilità di una somma di denaro o una rendita al beneficiario della polizza (c.d. carattere previdenziale). La rilevanza del risparmio finalizzato alla previdenza è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (ex multis Cass. n. 8676/2000)
Nel ramo vita l’entità della polizza e del premio si basa principalmente sulla possibilità che l’assicurato ha di vivere o morire entro una certa data. Si tratta di una forma di risparmio, il cui scopo è tutelare l’assicurato e i suoi familiari dalla non conoscenza della durata della vita umana. Gli eventi da cui proteggersi sono quindi la morte, ma anche l’invalidità e la vecchiaia.
Le polizze di assicurazione sulla vita possono essere suddivise in base a diversi criteri.
In base alla natura del rischio se ne distinguono quattro tipologie: le assicurazioni per il caso vita, le assicurazioni per il caso morte, le assicurazioni miste e le opere di capitalizzazione.
Invero, l’Art. 2, comma 1- Codice delle Assicurazioni Private, suddivide le categorie dei rischi riferibili alle assicurazioni sulla vita, tra l’altro, nei seguenti Rami:
- Ramo I: le assicurazioni sulla durata della vita umana (c.d. assicurazioni caso vita “pure”);
- Ramo II: le assicurazioni di nuzialità e natalità;
- Ramo III: le assicurazioni di cui ai rami I e II con componente finanziaria le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di O.I.C.R. o di fondi interni, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento (c.d. assicurazioni caso vita “miste”).
6. Benefici delle polizze vita: benefici fiscali, patrimoniali e successori
1.Benefici fiscali
I capitali percepiti dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita, in caso di morte dell’assicurato, sono completamente esenti da IRPEF.
Pertanto, l’intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione e l’esenzione della tassazione concerne l’intera somma che risarcisce il verificarsi dell’evento morte.
Invero, l’attuale formulazione dell’art. 34, ultimo comma D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie (DPR 601/73), modificato dall’art. 1, comma 658, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 statuisce che “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Queste tipologie di danno vengono risarcite attraverso tecniche e modalità diverse: l’erogazione di un capitale (soprattutto in caso di morte), di una rendita o di un indennizzo (anche in caso di morte, ma soprattutto per invalidità e vecchiaia).
2. Benefici patrimoniali: impignorabilità ed insequestrabilità delle somme assicurate e vantaggi fiscali
Il comma 1 dell’art. 1923 cod. civ. prevede che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Il generico riferimento alle somme dovute dall’assicuratore consente di ritenere che il divieto di azioni esecutive o cautelari valga per ogni tipo di assicurazione vita, sia in proprio favore che a favore di terzi (cfr. Cass. n. 11975/1999) e possa anche essere riferito alle somme che l’assicuratore debba restituire al contraente a sensi dell’art. 176 del D.Lgs. n. 209/2005 in caso di revoca della proposta, come pure a seguito di recesso da un contratto di assicurazione sulla vita a sensi dell’art. 177 dello stesso Decreto.
La ratio di tale norma è la tutela dello spirito di previdenza ed ha una portata generale non limitata alle somme assicurate ed è quindi applicabile anche a quelle provenienti dall’eventuale riscatto della polizza.
Così né i creditori del contraente, né quelli del beneficiario potranno agire in rivalsa sulle somme che il rispettivo debitore potrà chiedere all’assicuratore.
3. Benefici successori
Il capitale liquidato risulta fuori dall’asse ereditario del contraente e non è soggetto a imposta di successione (beneficio de iure proprio). Solo il diritto di riscatto entra nella successione e subisce tassazione.
7.Le polizze vita miste con componente finanziaria c.d. “indicizzate” (unit e index linked)
A partire dagli anni ’70 furono introdotti nuovi prodotti assicurativi, le polizze miste o indicizzate (unit-linked e index-linked) provenienti dagli ordinamenti di Common Law, caratterizzate da:
- forte componente finanziaria, connessa ad una transazione del rischio dall’assicuratore all’assicurato – c.d. rischio speculativo;
- prestazione dovuta dall’assicuratore non predeterminata in misura certa, ma rapportata ai risultati finanziari esterni.
Si tratta di prodotti assicurativi che non hanno garanzia di restituzione del capitale e di rendimento minimo.
Queste componenti alimentano da subito un dibattito giurisprudenziale e dottrinale circa il rilevo attribuito alla funzione previdenziale in prodotti finanziari assicurativi quali le polizze linked.
Le polizze indicizzate o linked si dividono in due principali tipologie:
- polizze unit-linked, nelle quali i premi sono investiti in un paniere di fondi di investimento interni od esterni all’assicuratore, in cui vengono versate le somme corrisposte dall’assicurato a titolo di premio: alla scadenza del contratto od al verificarsi dell’evento in esso dedotto, l’assicuratore sarà tenuto a corrispondere all’assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in tale momento; e,
- polizze index-linked, nelle quali il capitale assicurato è rivalutato in relazione ad un indice di borsa individuato nel contratto.
La finalità perseguita dalle polizze indicizzate non è quindi solamente quella di garantire i familiari del contraente dall’evento morte di quest’ultimo. In esse vi è una forte (e variabile da polizza a polizza) componente finanziaria con finalità di investimento.
8. Classificazione giuridica e normativa applicabile alle polizze indicizzate
La Legge n. 742/1986, ha qualificato le polizze linked quali assicurazioni connesse a fondi d’investimento.
Il D. Lgs. n. 174/1995 le classifica come polizze le cui prestazioni siano direttamente collegate al valore di quote di un OICVM o al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di un indice azionario o altro valore di riferimento diverso.
Nel corso degli anni sono state emanate diverse circolari IVASS (allora ISVAP) per regolare la materia e tutelare i consumatori.
Ad esempio, la circolare ISVAP n. 332/D/1998, per garantire omogeneità d’interpretazione, afferma sempre la necessaria presenza di un rischio demografico per le polizze vita.
Inoltre, secondo l’IVASS, non possono essere considerate assicurazioni sulla vita le polizze le cui condizioni contrattuali siano tali per cui l’erogazione della prestazione venga svincolata dalla durata della vita dell’assicurato.
Al contrario delle polizze di assicurazione sulla vita la cui ratio – come detto – risiede nell’accumulo di un capitale per uno scopo previdenziale, le tipologie assicurative “indicizzate” possono condurre ad un risultato opposto, quale la perdita (anche dell’intero) capitale. Invero, nelle polizze linked il rischio c.d. demografico (rischio vita o morte) è fortemente attenuato, in quanto prevale la funzione finanziaria-speculativa.
Nel 2005 si è rafforzato il progressivo avvicinamento delle polizze indicizzate ai prodotti del comparto finanziario. In particolare, la Legge 262/2005 c.d. Legge Risparmio (attuata dal Decreto “Pinza”) nel dettaglio:
- definisce i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione;
- estende le regole di condotta di cui agli artt. 21 e 23 Testo Unico della Finanza (TUF) alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione e attribuisce alla Consob poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva sulle imprese di assicurazione;
- in materia di offerta fuori sede, stabilisce che la relativa disciplina è applicabile anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Inoltre, il D.Lgs. 303/2006, di raccordo tra la legge sul risparmio il TUF e il TUB, introduce, all’art. 3, la definizione di “prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione”, intendendo “le polizze e le operazioni di cui ai rami III e V di cui all’art. 2 comma 1 D.Lgs. 209/2005”, comprendendoli nell’ambito della disciplina sull’intermediazione finanziaria.
9. Benefici fiscali, patrimoniali e successori anche per le polizze indicizzate?
La collocazione dei contratti ramo vita III e V, quali prodotti finanziari, ha innescato un dibattito giurisprudenziale e dottrinale che presenta come nodo focale la natura e la causa di queste tipologie contrattuali, e dunque la normativa loro applicabile.
- Per le polizze vita: in prevalenza la normativa codicistica ed il Codice delle Assicurazioni;
- Per le polizze miste o indicizzate: in prevalenza la normativa finanziaria di cui al TUF e dei regolamenti Consob, con contestuale incompatibilità con l’art. 1923 cod. civ..
1. Non applicabilità dei benefici fiscali
Stante l’attuale formulazione dell’art. 34, ultimo comma DPR 601/73, modificato dalla Legge di Stabilità 2015, statuisce come sopra già indicato che “I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche”.
Così, oggi le polizze vita c.d. “miste” o indicizzate (che, oltre alla componente demografica, hanno anche una componente finanziaria), sono soggette ad imposizione fiscale mediante applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 26% per la loro componente finanziaria.
Nel caso dunque di polizze vita “miste” l’ammontare della prestazione imponibile corrisponde alla differenza tra il “valore di riscatto”, che sarebbe stato riconosciuto all’assicurato, determinato al momento individuato sulla base delle condizioni contrattuali, e l’ammontare dei premi pagati al netto di quelli corrisposti per la copertura del rischio morte.
Le prestazioni erogate a seguito del decesso dell’assicurato continuano ad essere escluse dall’imposta sulle successioni e donazioni, mentre le prestazioni erogate e non riferibili al decesso dell’assicurato sono soggette ad imposta di donazione (trattasi di donazione indiretta).
2. Non applicabilità dei benefici patrimoniali
A tal riguardo è stata più volte dichiarata la pignorabilità di polizze index linked ritenendo che le stesse non avrebbero funzione previdenziale, ma avrebbero invece contenuto finanziario rientrando nella sfera delle nuove forme di investimento così differenziandosi dalle classiche polizze vita.
Tale impostazione non è comunque da considerarsi univoca, soprattutto in considerazione della possibile varietà di tipi di polizze unit linked.
In punto, è poi intervenuta la Corte di Cassazione precisando che: “In tema di contratto di assicurazione sulla vita […] “unit linked”, il giudice di merito […] deve interpretare il contratto […] al fine di stabilire se esso, al di là del “nomen iuris” attribuitogli sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di “performance” sia per intero addossato all’assicurato) “ Cass. n. 6061/2012.
Ciò determina l’inapplicabilità a tali polizze indicizzate dell’art. 1923 cod. civ. che stabilisce il divieto di azioni esecutive e cautelari delle somme dovute dall’assicuratore al contraente o beneficiario di una polizza via, con conseguente pignorabilità e possibilità di sequestro.
3. Non applicabilità dei benefici successori
La Corte di Cassazione ha con la sentenza n. 3263/2016 ha statuito che le polizze vita con contenuto finanziario devono essere qualificate come “donazioni indirette” a favore dei beneficiari delle polizze stesse.
Esse dunque saranno soggette al regime delle donazioni applicabile in caso di successione del contraente con contestuale applicabilità dell’imposta di donazione e del regime codicistico per le problematiche successorie.
10. Corte di cassazione, ordinanza n. 10333/2018
Secondo la Corte di Cassazione, (ordinanza n. 10333/2018) le polizze unit linked e index linked rappresentano investimenti finanziari, e non polizze assicurative sulla vita, se non garantiscono, alla scadenza, la restituzione del capitale investito.
Per la Cassazione, se viene a mancare la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, il prodotto oggetto dell’intermediazione deve essere considerato un vero e proprio investimento finanziario da parte degli assicurati e non una polizza assicurativa sulla vita.
Mentre nel contratto d’assicurazione sulla vita il rischio è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è direttamente proporzionale alla frazione di tempo intercorrente tra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto, nello strumento finanziario, invece, l’assicurato/investitore si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio: la performance del prodotto è slegata dal fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.
Sotto un diverso profilo la Cassazione ha inoltre stabilito che, in materia di intestazione fiduciaria di polizze, l’investitore non è la società fiduciaria ma la persona fisica fiduciante, l’adempimento degli obblighi dell’intermediario finanziario devono essere valutati nei confronti di quest’ultimo, e non nei confronti della società fiduciaria, avuto riguardo alla precipua funzione di rimozione delle asimmetrie informative della disciplina del rapporto fra investitore e intermediario finanziario. (Nel caso concreto il giudice di merito ha coerentemente accertato il mancato assolvimento degli obblighi informativi e di comportamento rispetto a operazione finanziaria non adeguata, previsti dal regolamento Consob n. 11522 del 1998, con riferimento alla persona fisica dell’investitore e non alla società fiduciaria.)
11. Conclusione
Come abbiamo visto, le polizze vita sono un utile strumento di pianificazione patrimoniale.
Esse erogano un capitale non facente parte dell’asse ereditario del contraente, possono designare chiunque come beneficiario, hanno molteplici vantaggi fiscali (esenzione IRPEF ed esenzione dalle imposte di successione) e non possono essere né pignorate, né sequestrate.
Per godere di tali vantaggi, le polizze vita devono però essere qualificate come “pure” e dunque non essere indicizzate o perlomeno, prevedere una componente finanziaria alquanto ridotta dovendo sempre garantire, alla scadenza, la restituzione del capitale investito.
Nel caso contrario, le polizze indicizzate finanziariamente, come le unit linked e index linked, che alla scadenza non garantiscono la restituzione del capitale investito, saranno qualificate come strumenti finanziari e non potranno godere delle agevolazioni sopra indicate.
Il team Sifir
Allegato – Tabella Riassuntiva
ALLEGATO – TABELLA RIASSUNTIVA
POLIZZE VITA | POLIZZE MISTE O INDICIZZATE |
Le assicurazioni sulla durata della vita umana c.d. caso vita “pure” presentano le seguenti caratteristiche:
· carattere previdenziale – assicurativo – il prodotto sottoscritto abbia finalità previdenziale e sia, dunque, presente un rischio demografico;
· sicurezza dei capitali che confluiscono in gestioni separate dalle altre attività della compagnia;
· rendimento minimo garantito;
· pensate per medio-lungo termine, liquidabilità certa, con possibilità di disinvestire anche parzialmente i prodotti che lo prevedono in tempi rapidi;
· il capitale erogato ai beneficiari non fa parte dell’asse ereditario del contraente;
· impignorabilità e insequestrabilità (art. 1923 cod. civ.), salvi i casi di legge;
· tutela dei diritti dei legittimari (coniuge, figli, genitori): nel caso di lesione della quota di legittima è prevista l’azione di riduzione solo in relazione ai premi versati e non per l’intero capitale maturato.
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Le assicurazioni a carattere finanziario c.d. caso vita “miste” di cui ai rami I e II le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di O.I.C.R o di fondi interni ovvero a indici o di altri valori di riferimento. · carattere finanziario – di garanzia – sono forme d’investimento con funzione finanziaria e non previdenziale;
· hanno una data di scadenza predefinita;
· la performance finanziaria è aleatoria;
· elevato rischio a carico del contraente (c.d. rischio speculativo), non garantiscono il rientro del capitale investito;
· incompatibilità con art. 1923 cod. civ. per premio periodico e non unico e per pignorabilità e sequestrabilità;
· redditività legata a fenomeni finanziari quali fondi o indici;
· riscatto in qualsiasi momento;
· garanzia del capitale nominale ma solo al netto dei costi di gestione;
· non qualificabili come contratti assicurativi in base ai disposti degli artt. 1882 e 1895 cod. cod. perché privi di garanzia sul risultato minimo;
· tassazione dei rendimenti legali alla parte finanziaria;
· caduta in successione del capitale erogato ai beneficiari non fa parte dell’asse ereditario del contraente. |
PROFILI FISCALI DELLE POLIZZE VITA | PROFILI FISCALI DELLE POLIZZE MISTE – INDEX |
Somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato non sono imponibili e sono esenti dall’imposta successioni e donazioni. |
Somme corrisposte ai beneficiari in caso di decesso dell’assicurato a partire dal 1° gennaio 2015: non imponibilità Irpef limitatamente ai capitali erogati a copertura del rischio demografico e imposta sostitutiva del 26% sulla componente finanziaria sui redditi di capitale maturati da luglio 2014 (artt. 34, ultimo comma, D.P.R. n. 601/1973 Tuir).
Si applica l’esenzione imposta successioni e donazioni |
Somme corrisposte ai beneficiari in caso di permanenza in vita dell’assicurato non sono imponibili. |
Somme corrisposte ai beneficiari in caso di permanenza in vita dell’assicurato sono redditi di capitale – imposta sostitutiva del 26% (art. 26-ter, D.P.R. n. 600/1973). |