COMMENTO RISPOSTA AGENZIE DELLE ENTRATE N. 537/2019

 

L’operazione di cessione delle quote rivalutate non è abusiva ex 10-bis della L. 212/2000 se finalizzata al raggiungimento di un obiettivo economico a più ampio spettro, come la riorganizzazione societaria finalizzata al passaggio generazionale.

 

 

 

  1. Abstract

L’operazione di cessione delle quote rivalutate non è abusiva ex 10-bis della L. 212/2000 qualora essa sia finalizzata al raggiungimento di un obiettivo economico a più ampio spettro. E’ quanto sancito dalla risposta n. 573/2019 dall’Agenzia delle Entrate chiamata a valutare i profili di abuso ex 10-bis della L. 212/2000 nell’ambito di una complessa operazione di riorganizzazione societaria.

 

  1. Il Caso

Due fratelli intendono dar corso ad una complessa organizzazione di ristrutturazione del gruppo industraile da loro controllato, anche ai fini del passaggio generazionale da parte dei figli.

 

Tale riorganizzazione consistente in una moltitudine di operazioni straordinarie, tra le quali, anche la cessione delle partecipazioni rivalutate e detenute dai fratelli ad una società appartenente al medesimo Gruppo.

 

Questa complessa operazione, culminante con una scissione non proporzionale, è il rassetto societario del gruppo volto alla creazione di due differenti holding, controllate al 100% da ciascun fratello, in modo da creare due entità giuridiche distinte, garantire semplificazioni nella gestione del Gruppo, oltre che assicurare un futuro passaggio generazionale più solido, evitando il frazionamento delle partecipazioni tra i due rami familiari.

 

Tra le operazioni di maggior rilievo vi è l’acquisizione del 100% delle quote della società Gamma da parte della società Beta, attraverso la cessione del 20% delle quote rivalutate nel 2013 di Gamma da parte dei due soci persone fisiche. Successivamente a tale operazione sarebbe stata finalizzata l’operazione fiscalmente neutrale di scissione parziale non proporzionale ex art. 173 del TUIR. In tal senso, la società holding Alfa sarebbe stata scissa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, ognuna delle quali risulta controllata al 100% da ciascuno dei due soci persone fisiche della scissa.

Relativamente alla sostanza economica dell’operazione di riorganizzazione, gli istanti dichiarano che, con riferimento al ricambio generazionale eventuali passaggi delle quote ai figli potranno avvenire, post scissione, unicamente nei confronti dei familiari per donazione e/o per successione.

 

Gli istanti chiedono il parere dell’Amministrazione finanziaria in merito alla presenza, nel caso concreto, di profili di abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

  1. Il Parere dell’Agenzia

Secondo l’Agenzia la fattispecie oggetto di interpello antiabuso consta sostanzialmente dell’acquisizione del 100 per cento delle quote di partecipazioni di Gamma da parte di Beta (il 20% delle quali detenute dai fratelli che le hanno rivalutate) e della successiva scissione parziale non proporzionale della società Alfa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna delle quali controllata al 100% da uno dei due fratelli.

 

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’operazione di riorganizzazione deve essere valutata come un unicum, sebbene consti di diverse operazioni.

 

A tal proposito l’Agenzia dichiara che, essendo le due operazioni volte a consentire ai due fratelli di effettuare il passaggio generazionale a favore dei figli (anche se in effetti i figli non sono beneficiari dell’operazione), pianificando la separazione dei destini delle rispettive famiglie, esse debbono entrambe ritenersi legittime nel senso che non ravvisano una fattispecie abusiva. Infatti, ai sensi dell’articolo 10-bis L. 212/2000.

 

  1. La ratio dell’Agenzia

Nonostante l’Agenzia delle Entrate dichiari illegittima l’operazione di cessione del 20% delle partecipazioni di Gamma da parte dei due fratelli, in quanto contrastante con la ratio della rivalutazione ai fini fiscali delle partecipazioni, la stessa Agenzia rileva come, ad ogni modo, anche ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 10 bis L. 212/2000, l’operazione abbia una effettiva sostanza economica, e quindi debba essere considerata legittima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

 

La ratio è dunque quella di dare effettiva prevalenza alla sostanza economica dell’operazione di ristrutturazione e di esclude l’abuso in presenza della scelta del contribuente tra due diversi regimi opzionali, scegliendo l’operazione economicamente più vantaggiosa poiché essa consentirebbe il conseguimento del predetto indebito risparmio d’imposta mediante l’utilizzo di uno strumento giuridico, che risulta conforme a normali logiche di mercato.

 

  1. Considerazioni conclusive

Il risparmio fiscale conseguito mediante la rivalutazione e successiva cessione è in questo caso direttamente finalizzato al raggiungimento di un obiettivo economico a più ampio spettro (i.e. riorganizzazione societaria del Gruppo finalizzata alla stabilità del passaggio generazionale) deve essere dunque considerato legittimo ai fini della disciplina antiabuso di cui all’art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.