A cura di Leonardo Arienti (aggiornamento 2025)
- Premessa
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”), aggiornato dal D.Lgs. 83/2022, ha rivoluzionato la disciplina dei doveri gestori e della responsabilità degli amministratori delle società di capitali, con particolare impatto sulle S.r.l.
L’intervento legislativo ha anticipato l’emersione tempestiva della crisi d’impresa e la salvaguardia della continuità aziendale, introducendo obblighi più stringenti e responsabilità più estese.
Le modifiche sono operative dal 16 marzo 2019 e incidono in particolare sugli articoli 2086, 2475, 2476 e 2486 del codice civile.
La riforma ha posto al centro la responsabilizzazione dell’organo gestorio, che ora è chiamato a una gestione consapevole, documentata e coerente con l’assetto economico e organizzativo dell’impresa.
2. Assetti organizzativi e obblighi gestori
L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’organo amministrativo l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, idoneo non solo alla gestione ordinaria dell’impresa, ma anche alla rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. In presenza di segnali di difficoltà, gli amministratori devono attivarsi senza indugio, ricorrendo agli strumenti previsti dal Codice della Crisi, come la composizione negoziata, gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati.
3. Responsabilità patrimoniale e tutela dei creditori
L’art. 2476, comma 6, c.c., così come novellato dal D.Lgs. 14/2019, ha introdotto una responsabilità diretta degli amministratori verso i creditori sociali qualora risultino inadempienti agli obblighi inerenti alla salvaguardia dell’integrità patrimoniale della società.
Tale responsabilità si configura in presenza di comportamenti, anche omissivi, che aggravano la situazione patrimoniale della società in danno dei creditori.
Può affermarsi che nelle S.r.l. tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per le obbligazioni dalla stessa assunte verso i terzi.
L’azione di responsabilità può essere esperita direttamente dai creditori, i quali non necessitano della preventiva escussione della società. Essa si fonda su un presupposto oggettivo: la carenza del patrimonio sociale rispetto all’ammontare complessivo dei debiti. La violazione può consistere sia nell’inattività dell’amministratore (es. mancata rilevazione tempestiva dello stato di crisi), sia in condotte gestorie imprudenti o dannose, ad esempio l’assunzione di obbligazioni insostenibili o la mancata attivazione degli strumenti di composizione della crisi.
È irrilevante, ai fini dell’azione, che l’amministratore abbia agito in buona fede: ciò che rileva è l’inosservanza degli obblighi imposti dalla legge in funzione della tutela dell’integrità patrimoniale. La norma consente inoltre l’esercizio dell’azione anche qualora la società vi abbia rinunciato, e consente ai creditori di agire in revocatoria contro eventuali transazioni che risultino pregiudizievoli per le loro ragioni.
Questa disciplina ha ampliato in modo significativo l’esposizione degli amministratori, assimilando la loro posizione a quella degli amministratori di S.p.A., e rendendo essenziale per gli stessi un’attenta gestione dell’impresa, fondata su adeguata organizzazione, controllo dei flussi informativi e tempestività nella reazione alle situazioni di crisi.
Il rischio non è più collegato unicamente alla fase patologica dell’impresa, ma investe l’intera attività gestoria, configurandosi una responsabilità potenzialmente “da omissione” anche in assenza di eventi eccezionali. In tal senso, la tutela del patrimonio dell’amministratore diviene oggi un elemento imprescindibile di qualsiasi pianificazione preventiva, nonché una leva per garantire un’effettiva continuità d’impresa nel rispetto dei creditori sociali.
4. Orientamenti giurisprudenziali rilevanti
La giurisprudenza ha consolidato l’interpretazione secondo cui la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali non richiede la prova del dolo o della colpa grave, ma si fonda sull’inosservanza di obblighi imposti dalla legge e basati sull’ordinaria diligenza del mandatario.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/03/2025, n. 6925
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali gli amministratori sono tenuti a dimostrare di aver adottato tutte le cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste per operare una scelta prudente e diligente, pena la responsabilità extracontrattuale ex art. 2476, comma 6, c.c.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 22/04/2024, n. 10742
In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell’eventuale mancata adozione da parte degli amministratori delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere.
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 26/01/2018, n. 2038
La responsabilità solidale degli amministratori della s.r.l. per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società non costituisce una forma di responsabilità oggettiva posto che l’esonero da responsabilità previsto dall’art. 2476 c.c. non è ancorato al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante, ma all’effettiva mancanza di qualsiasi profilo di colpa.
5. Responsabilità extracontrattuale dell’amministratore
La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex art. 2476, comma 6, c.c., è di natura extracontrattuale e si configura allorquando, per effetto dell’inosservanza degli obblighi gestori, venga leso l’interesse del ceto creditorio alla conservazione del patrimonio sociale come garanzia generica.
Il rafforzamento del dovere di conservazione del patrimonio sociale ha comportato una ridefinizione significativa della responsabilità degli amministratori di S.r.l. in relazione ai creditori
Questi principi evidenziano come la giurisprudenza abbia rafforzato il vincolo di responsabilità dell’organo gestorio anche in termini presuntivi, agevolando la posizione del creditore danneggiato e alzando l’asticella dell’attenzione per chi ricopre incarichi di amministrazione.
6. Danno presunto e criterio dei netti patrimoniali
In caso di accertata responsabilità, l’art. 2486 c.c. stabilisce che il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dell’amministratore (o di apertura della procedura concorsuale) e quello alla data della causa di scioglimento.
In assenza di scritture contabili attendibili, il danno può essere determinato sulla base della differenza tra attivo e passivo accertati.
7. Riflessioni sulla responsabilità sempre più estesa
Gli amministratori si trovano oggi a operare in un quadro normativo più rigoroso e in un ambiente imprenditoriale strutturalmente instabile.
Le aspettative sul loro ruolo si sono ampliate: da gestori dell’ordinario, gli amministratori sono diventati custodi della continuità aziendale anche in condizioni di incertezza sistemica, e garanti di un assetto organizzativo idoneo a prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di crisi.
La responsabilità omissiva, cioè quella che deriva dalla mancata attivazione degli strumenti di allerta e dalla mancata rilevazione della crisi, si configura oggi come un rischio concreto, indipendentemente dall’effettivo verificarsi di un dissesto.
È sufficiente la mancata adozione delle misure organizzative previste dall’art. 2086, comma 2, c.c., o l’inerzia rispetto alla valutazione dell’adeguatezza degli assetti e dei flussi informativi, per esporre l’amministratore a responsabilità personali anche in assenza di dolo.
8. La responsabilità patrimoniale personale ed illimitata
Come sopra esaminato, la giurisprudenza di legittimità ha avallato l’impostazione della responsabilità personale e patrimoniale dell’amministratore, ravvisando profili di responsabilità patrimoniale anche in assenza di condotte attive dolose, ma semplicemente per l’omesso esercizio della funzione gestoria secondo canoni di correttezza, trasparenza e prevenzione.
In questo scenario, si consolida l’idea che la responsabilità non sia più solo legata alla gestione patologica dell’impresa, ma all’intero ciclo di vita della società: l’amministratore deve vigilare costantemente sul mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e adottare misure idonee in modo preventivo.
L’imperativo è quello di “prevenire e pianificare per non rispondere” e la responsabilità dell’amministratore in questo senso è illimitata per tutti i danni accertati.
L’espansione dell’area di responsabilità impone, oggi più che mai, un approccio sistemico che coniughi una governance efficiente, l’adeguata documentazione dei processi decisionali e il ricorso consapevole agli strumenti di tutela personale e aziendale.
9. Pianificazione patrimoniale come strumento di protezione del patrimonio personale e familiare
L’elevato rischio di esposizione patrimoniale impone una riflessione sulla necessità di strategie di protezione del patrimonio personale e familiare dell’amministratore spesso anche imprenditore.
La pianificazione patrimoniale preventiva consente all’amministratore di salvaguardare i propri beni e dunque i beni della propria famiglia attraverso strumenti giuridici leciti e collaudati ed autorizzati dal nostro ordinamento giuridico.
10. Conclusioni
Il quadro normativo attuale impone un approccio professionale, trasparente e documentato alla gestione societaria.
L’amministratore è oggi un soggetto chiamato a prevenire, pianificare e tutelare, con responsabilità potenzialmente estese anche al proprio patrimonio personale e familiare.
E’ dunque necessario il ricorso ad uno dei molteplici strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale forniti dal nostro ordinamento giuridico quali il trust, l’amministrazione fiduciaria con intestazione a società fiduciaria, il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione.