Con le due sentenze in esame la Corte di Cassazione ha approfondito le relazioni, talvolta complesse, che intercorrono tra azione di nullità, azione di riduzione, azione revocatoria ed impugnabilità di singoli atti di apporto in trust.
Innanzitutto, soggetti titolari dell’impugnativa sono coloro che vantano legittime pretese sia successorie che creditizie sul patrimonio segregato in trust e che plausibilmente vedrebbero compromessi i propri interessi successori o patrimoniali dal riconoscimento del trust estero in Italia ovvero dall’istituzione o dall’apporto in trust.
Corte di Cassazione n. 5073 del 17 febbraio 2023 (trust estero discrezionale, riconoscibilità in Italia, possibile lesione della legittima, azione di nullità, azione di riduzione)
Con la prima pronuncia la Cass n. 5073/2023 si è espressa in merito ad un trust discrezionale estero, del quale la ricorrente, minore e pertanto rappresentata in giudizio dalla madre, richiedeva l’irriconoscibilità in Italia, e quindi la nullità, in quanto presuntamente lesivo della propria quota di legittima.
A motivare il ricorso, l’ingente libertà di amministrazione del fondo in trust concessa al trustee, che avrebbe presuntamente minato agli interessi della ricorrente in quanto erede legittimaria del de cuius, complice anche un refuso contenuto all’interno dell’atto istitutivo che pareva simultaneamente riconoscere quali beneficiari del trust tutti i figli e discendenti del defunto per poi escludere la categoria dei figli (e discendenti) illegittimi, cui la ricorrente apparteneva.
Sia il giudice di prime cure che, successivamente, la Corte d’Appello hanno rigettato il ricorso, entrambi enfatizzando la presenza nell’ordinamento italiano di specifici rimedi successori, leggasi l’azione di riduzione, specificamente volti ad ottenere la maggior tutela degli eredi i cui interessi siano stati penalizzati in sede successoria.
Giunta la questione dinnanzi alla Suprema Corte, innanzitutto gli ermellini si sono pronunciati sul tema dell’irriconoscibilità e presunta nullità del trust discrezionale con beneficiari ancora non determinati, rilevando il superamento dei precedenti orientamenti di legittimità ed inoltre invocando l’aspetto del polimorfismo dell’istituto, riconducibile nel caso de quo ad un negozio inter vivos con effetti post mortem e pertanto, riconducibile dall’ordinamento italiano alla fattispecie della donazione indiretta.
La conseguente associazione dell’istituto al novero delle libertà non donative comporterebbe l’applicabilità dei normali rimedi previsti dal diritto successorio per la tutela dei diritti dei legittimari, tra i quali rientra l’azione di riduzione, non risultando d’altro canto ragionevole l’applicabilità di rimedi eccessivamente invasivi quali l’annullamento dell’intero atto di trust in presenza di altre possibilità maggiormente “puntuali”, quali l’impugnazione di singole disposizioni pregiudizievoli o più “specifiche” come l’azione di riduzione, disciplinata dal diritto successorio e più pertinente al caso concreto.
La Cassazione ha inoltre puntualizzato come, nel caso in esame, non fosse stata dalla ricorrente adeguatamente provata la lesione della propria quota di legittima, in quanto non era stata specificata la composizione e l’ammontare del patrimonio del de cuius caduto in successione, ben potendo essere il fondo in trust composto esclusivamente dalla quota disponibile.
Inoltre, poiché i beneficiari non erano ancora stati nominati dal trustee, la ricorrente ben avrebbe potuto trovare soddisfacimento direttamente mediante il patrimonio segregato, dunque non avrebbe potuto concretamente verificare sino a tale nomina la sussistenza di una lesione
In ragione di quanto detto, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.
Corte di Cassazione n. 25964 del 06 settembre 2023 (trust istituito in lesione ai creditori, azione revocatoria, inefficacia atto istitutivo o atto di apporto in trust)
Con la seconda pronuncia Cass. n. 25964/2023 la Corte si è pronunciata in merito alla richiesta di revocabilità non solo dell’atto di apporto in trust ma anche dell’atto istitutivo stesso in quanto strumento asseritamente istituto con consapevolezza a pregiudizio delle ragioni creditorie.
La Corte conferma un suo orientamento secondo il quale pur essendo teoricamente individuabile la distinzione giuridica tra atto istitutivo del trust ed atto di trasferimento o di apporto dei beni al trustee, l’azione revocatoria può essere proposta non solo nei confronti dell’atto di trasferimento dei beni al trustee ma anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust in ragione del fatto che, pur trattandosi di atti distinti, essi sono strettamente connessi ed entrambi finalizzati alla segregazione patrimoniale dei beni conferiti.