I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA
LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. N. 21761/2021
16 marzo 2022

 

Il Trust di Famiglia.
Trasferimenti Immobiliari in Sede di Separazione e Divorzio a Favore del Trust

 

Avv. Leonardo Arienti

 

LE SLIDE DEL CONVEGNO

Arienti_16.03.2022_ Trust_Proc_Sep_Divorzio_trasf_Imm. –

 

 

DI SEGUITO SONO RIPORTATE LE SLIDE DI MAGGIOR RILEVANZA

SLIDE 1

I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SS.UU. N. 21761/2021

16 marzo 2022

Il Trust di Famiglia.

Trasferimenti Immobiliari in Sede di Separazione e Divorzio a Favore del Trust

Avv. Leonardo Arienti

 

SLIDE 2

  1. IL TRUST
  2. TRUST E DIRITTO DI FAMIGLIA 
  3. TRUST NELLA CRISI FAMILIARE 
  4. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO E TRASFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DEL TRUST 
  5. RILIEVI FISCALI

 

SLIDE 6

Forma degli atti di apporto dei beni in trust 

  • Art. 4 della Convenzione dell’Aja 1985 «La Convenzione non si applica a questioni preliminari relative alla validità […] di altri atti giuridici, in virtù dei quali determinati beni sono trasferiti al trustee»

Iscrizioni e registrazioni in caso di trust (clausola ampia)

  • Art. 12 della Convenzione dell’Aja 1985 Il trustee che desidera registrare i beni mobili e immobili, o i documenti  attinenti, avrà facoltà di richiedere la iscrizione nella sua qualità di trustee o in qualsiasi altro modo che riveli l’esistenza del trust, a meno che ciò non sia  vietato o di incompatibile a norma della legislazione dello Stato nel quale la registrazione deve aver luogo”.
  • L’Atto dispositivo (diverso dall’Atto Istitutivo) o atto di apporto dei beni in trust  è disciplinato dalla legge del foro e non dalla legge regolatrice del trust.
  • Dunque l’apporto in trust di immobili siti in Italia deve sottostare alla normativa italiana.
  • Atto istitutivo ed atto di apporto sono sempre più spesso due documenti distinti  anche perché il primo non deve essere necessariamente vincolato ai requisiti di forma previsti per i beni apportati con il secondo

SLIDE 8

Effetti del trust:

  • Art. 11 della Convenzione dell’Aja 1985 
  • Segregazione patrimoniale: i beni una volta conferiti in trust costituiscono una massa separata e segregata, destinata al raggiungimento dello scopo del trust ed amministrata dal trustee che ne è proprietario formale.
  • Caratteristiche dei beni in trust (proprietà destinata): i beni conferiti in trust formano una massa patrimoniale distinta e segregata.

I beni:

1.non sono di proprietà del trustee (anche se sono a lui intestati formalmente);

 

2.non sono di proprietà del disponente (che se ne è spossessato attraverso una liberalità a favore del trsut);

 

3.non sono di proprietà del trust che non ha personalità/soggettività giuridica.

 

4.non sono di proprietà dei beneficiari

 

SLIDE 24

Autonomia Privata ex art. 1322 cod. civ. anche in sede di istituzione del trust

  • Il nostro ordinamento riconosce ampio margine all’autonomia privata in sede di istituzione di un trust
  • Nell’ambito degli accordi di separazione e divorzio qualsiasi clausola che regoli gli assetti patrimoniali e che sia in grado di soddisfare gli interessi meritevoli delle parti  è ritenuta valida
  • Pacifica la possibilità di comprendere nell’ambito degli accordi della crisi coniugale i trasferimenti immobiliari (Cass. SU n. 21761/2021)

Sì al trust per esigenze familiari

  • Gli unici limiti «civilistici» sono:

1.Elementi richiesti e limiti imposti dalla Convenzione dell’Aja

2.Meritevolezza degli interessi perseguiti in concreto

3.Dottrina del sham trust (trust fasullo o fraudolento)

 

SLIDE 25

Funzioni del trust

  • Solutorie: il coniuge obbligato trasferisce alcuni beni in trust al fine di far fronte alle proprie obbligazioni di mantenimento. Da obbligazione periodica ad attribuzione definitiva di beni.
  • Es. il coniuge conferisce in trust due immobili, uno dei quali, destinato a soddisfarne le esigenze abitative del figlio, dovrà essere locato fintanto che il figlio non vorrà occuparlo personalmente.  L’altro immobile dovrà essere destinato a provvedere al suo mantenimento fino al completamento del ciclo di studi ed al raggiungimento
    dell’autosufficienza economica e, comunque, non oltre il trentesimo anno di vita. Decorso tale termine gli immobili potranno essere entrambi locati oppure venduti ed il ricavato potrà essere reinvestito ed in parte destinato a beneficio del disponente, se in vita, ovvero dei propri figli.
  • Di Garanzia: il coniuge obbligato ha la possibilità trasferire in trust alcune risorse segregandole e vincolandole  a garanzia dell’adempimento delle proprie obbligazioni (trust valida alternativa all’ipoteca Tribunale di Forlì 23 settembre 2010)

 

SLIDE 30

Attenzione! ai trust elusivi istituiti da uno dei coniugi

  • Obiettivo: riduzione del reddito e del patrimonio
  • Il trust può perseguire finalità di elusione degli obblighi di mantenimento.

Nel caso in cui:

1.ll trust sia istituito pochi mesi prima della proposizione di un giudizio di separazione

2.Il trustee e/o il guardiano del trust è uno stretto familiare del disponente o persona a lui vicina

3.Il disponente si è riservato specifici poteri di controllo sia diretti sia indiretti mediante il guardiano

4.Beneficiario del trust è lo stesso disponente ovvero nel caso in cui non sia individuato come beneficiario il trustee ad ogni modo lo tratta come un beneficiario

5.Il trust non erogata alcun contributo in favore dei beneficiari figli o terzi

6.Il disponente non risulta essersi concretamente spogliato dei beni

Revocabilità

  • L’istituzione di un trust per esigenze famigliari non configura adempimento di un obbligo giuridico ex art. 143 c.c., non essendo obbligatoria per legge e dunque il conferimento in trust può essere soggetto a revocatoria (Tribunale Monza, 31 gennaio2018)

 

SLIDE 34

La trascrizione dell’immobile a favore del trust 

  • Il problema della trascrizione dell’atto dispositivo nei registri immobiliari è particolarmente attuale vista anche la prassi degli uffici che risulta essere piuttosto variegata……

Trascrizione dell’immobile a favore del trustee

  • La trascrizione a favore del trustee contro il disponente o l’apportatore sembrerebbe essere il metodo di trascrizione più utilizzato anche in considerazione della recente modifica del software ministeriale che ora nella Sezione C della nota di trascrizione prevede la possibilità di indicare che l’acquisto del diritto avviene «in qualità di trustee»

Trascrizione dell’immobile a favore del trust 

  • La trascrizione a favore del trust come un soggetto diverso dalla persona fisica è stata autorizzata da qualche ufficio oltre che accolta da qualche sentenza di merito (cfr Tribunale di Torino 2014)
  • La decisione della Corte di Cassazione n. 2043/2017 ha affermato che la trascrizione a favore del trust è una trascrizione a favore di un «non soggetto» e conseguentemente non è possibile trascrivere il pignoramento contro il trust.

Le trascrizioni immobiliari a favore del trust continuano però ad essere eseguite con il favore di una certa parte della dottrina e con il possibile effetto che venga poi in futuro a mancare la continuità delle trascrizioni ex art. 2650 cod. civ

 

SLIDE 35

Sezione C della nota di trascrizione

  • Sistema delle trascrizioni nei registri immobiliari ha come riferimento la soggettività giuridica: si trascrive a favore e/o contro un soggetto giuridico
  • La sezione C della nota di trascrizione è dedicata al soggetto ed alla natura dei diritti trasferiti (il nuovo software del ministero permette l’indicazione della «qualità di trustee»)
  • Solitamente la nota viene fatta «contro» il disponente ad a «favore» del trustee e nella sezione D della nota vengono indicati tutti gli altri elementi riguardanti il trust.
  • Nel caso in cui vi sia la sostituzione del trustee, la nota viene fatta «contro» il trustee sostituito ed a «favore» del nuovo trustee.
  • Nella prassi viene spesso richiesta una ulteriore trascrizione «contro» il trustee senza soggetti a favore, ciò per rendere noto che il soggetto intestatario dei beni non ne è l’effettivo proprietario ed i beni non fanno parte del suo patrimonio personale.

 

SLIDE 36

Sezione A della nota di trascrizione

  • Nella seziona A  della nota di trascrizione dell’atto dispositivo deve essere indicato il «titolo» trascritto
  • Il titolo in caso di trasferimento di immobili in trust è «trasferimento di beni immobili al trustee di un trust» 
  • Il codice numerico corrispondente al titolo è il generico 100 che prevede una ampia varietà di descrizioni

Possibile fraintendimento da parte del terzo 

  • Il terzo che consulta il registro immobiliare ha l’onere di leggere tutte le sezioni A/D con attenzione
  • Nella sezione D devono essere indicate tutte le informazioni rilevanti al fine di fugare ogni possibile dubbio che il bene sia di titolarità del trustee in modo che il creditore del trustee non lo aggredisca

Nella pratica…

1.contro il trust (invece che contro il disponente) e a favore di del trustee

2.contro il trustee e a favore del trust

3.contro il disponente e a favore sia del trust sia del trustee (come se fosse un legale rappresentante del trust, in analogia a quanto prevede l’art. 2659 c.c. per la trascrizione a favore delle società semplici e delle associazioni non riconosciute);

4.contro il disponente e a favore dei beneficiari finali.

5.contro il disponente e a favore del trust – prassi sempre comunque seguita ed accolta dagli uffici che eseguono la trascrizione contro il disponente e a favore del trust

 

SLIDE 40

Sezione A della nota di trascrizione

  • Nella seziona A  della nota di trascrizione dell’atto dispositivo deve essere indicato il «titolo» trascritto
  • Il titolo in caso di trasferimento di immobili in trust è «trasferimento di beni immobili al trustee di un trust» 
  • Il codice numerico corrispondente al titolo è il generico 100 che prevede una ampia varietà di descrizioni

Possibile fraintendimento da parte del terzo 

  • Il terzo che consulta il registro immobiliare ha l’onere di leggere tutte le sezioni A/D con attenzione
  • Nella sezione D devono essere indicate tutte le informazioni rilevanti al fine di fugare ogni possibile dubbio che il bene sia di titolarità del trustee in modo che il creditore del trustee non lo aggredisca

Nella pratica…

1.contro il trust (invece che contro il disponente) e a favore di del trustee

2.contro il trustee e a favore del trust

3.contro il disponente e a favore sia del trust sia del trustee (come se fosse un legale rappresentante del trust, in analogia a quanto prevede l’art. 2659 c.c. per la trascrizione a favore delle società semplici e delle associazioni non riconosciute);

4.contro il disponente e a favore dei beneficiari finali.

5.contro il disponente e a favore del trust – prassi sempre comunque seguita ed accolta dagli uffici che eseguono la trascrizione contro il disponente e a favore del trust

 

 

SLIDE 41

qVerifica in caso di trust: l’atto istitutivo

  • le clausole principali dell’atto istitutivo relative all’amministrazione dei beni ed alle posizioni dei beneficiari dovranno essere riportante nell’accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione e divorzio poi riportate nel verbale di udienza redatto dal cancelliere
  • Sebbene sia lasciata ampia autonomia alle parti, il giudice potrà vagliare la meritevolezza in concreto del trust
  • Il trust sarà ad ogni modo istituito con atto autonomo (atto unilaterale del disponente) rispetto all’accordo delle parti, al verbale di udienza ed alla sentenza o al decreto di omologa che ne riporterà solo le condizioni principali riferite, ad esempio, all’amministrazione dei beni in trust, ai beneficiari, al termine del trust ed alla destinazione futura dei beni.
  • Nulla toglie che le parti decidano di allegare l’atto istitutivo all’accordo e che esso sia trascritto nel verbale.
  • L’omologa o la sentenza non sono gli atti mediante i quali viene istituito il trust (Tribunale di Rieti 23.02.2021)

 

SLIDE 46

 Fiscalità dei trasferimenti immobiliari nella crisi coniugale – esenzione

  • L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
  • Ratio: agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale
  • Ambito Applicazione: convenzioni patrimoniali che hanno origine unicamente nella separazione e nel divorzio
  • Esenzione anche a favore die figli: Cass. n. 2347/2001 Corte Costituzionale n. 202/2003 Circolare n.27/E/2012
  • Presupposti applicazione esenzione:

1.Soggetto a favore del quale il trasferimento deve essere eseguito (altro coniuge o figli)

2.Titolarità del bene

3.Possibilità di prevedere controprestazione (ad ogni modo non vi è liberalità avendo effetto solutorio)

4.Trasferimento effettuato nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio

5.Elemento causale, porre fine alla crisi coniugale

 

 

SLIDE 47

 Esenzione applicabile in astratto all’apporto di un bene immobile al trust

  • La risoluzione n. 372/E/2007 ha precisato, inoltre, che l’esenzione opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed accordi raggiunti solo in occasione dei procedimenti stessi e che avrebbero potuto essere realizzati in qualunque momento Esenzione e tassazione «in uscita» al momento dell’attribuzione finale
  • L’esenzione può essere riconosciuta ma ad ogni modo il trust prevede la tassazione al momento dell’attribuzione finale dei beni ai beneficiari, e dunque in un momento futuro.
  • E‘ possibile che l’applicazione dell’esenzione sia «sospesa» sino a tale momento?
  • La circolare in consultazione dell’11.08.2021 a pagina 28, sottoparagrafo 3.3.1, prevede che «l’eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell’atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti». 
  • Dunque, anche a distanza di anni, i relativi presupposti per godere dell’esenzione ex art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 sembrano essere comunque valevoli