Il presente è il secondo di una serie di articoli destinati a fornire un quadro di insieme sui principali strumenti di protezione del patrimonio della “famiglia”.In tale contesto Sifir, società specializzata nell’attività orientata alla conservazione dei patrimoni dei clienti, offre servizi altamente specializzati e personalizzati, dedicati ad una clientela esigente ed attenta alla tutela del proprio patrimonio e della propria riservatezza.

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LA TUTELA DEL PATRIONIO DELLA FAMIGLIA: IL FONDO PATRIMONIALE, IL TRUST, IL PATTO DI FAMIGLIA, LE HOLDING DI FAMIGLIA E L’INTESTAZIONE FIDUCIARIA

  1. La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria. Introduzione agli istituti.
  2. La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale ed il trust
  3. La tutela del patrimonio della famiglia: il patto di famiglia
  4. La tutela del patrimonio della famiglia: l’holding di famiglia
  5. La tutela del patrimonio della famiglia: l’intestazione fiduciaria
  6. La fiscalità degli strumenti di tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria
  7. La revocabilità degli istituti di tutela del patrimonio della famiglia ed analisi del nuovo articolo 2929-bis cod. civ. recante l’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità.

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  1. La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale ed il trust

 

1. Introduzione

Il presente contributo deve necessariamente essere letto congiuntamente al primo (“La tutela del patrimonio della famiglia: il fondo patrimoniale, il trust, il patto di famiglia, le holding di famiglia e l’intestazione fiduciaria. Introduzione agli istituti”) nel quale vengono presentate le caratteristiche principali dei due istituti qui in esame: il fondo patrimoniale ed il trust.

2. Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale rappresentava in passato l’unico strumento duttile alla tutela del patrimonio della famiglia. Tale istituto deve fare oggi i conti con l’evoluzione del sistema normativo che ha visto l’introduzione di numerosi altri strumenti di segregazione patrimoniale, tra i quali il trust.

Caratteristica principale del fondo patrimoniale, oltre che quella di essere previsto dalla normativa codicistica, è anche quella di non determinare un ritenzione del diritto di proprietà sui beni conferiti nel fondo. Come già puntualizzato in precedenza, la proprietà dei beni che costituiscono il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti nell’atto di costituzione. Da ciò si desume che ciascun coniuge possa riservarsi la proprietà del singolo bene. Se uno dei due coniugi si riserva la proprietà su un bene, al fondo verrà attribuito un diritto assimilabile all’usufrutto vincolato al soddisfacimento dei beni della famiglia. Dunque, la costituzione del fondo patrimoniale determina solo un vincolo di destinazione sui beni, ma non incide sulla proprietà dei beni stessi che rimane in capo ai coniugi ovvero ad uno di essi.

In merito all’amministrazione dei beni in fondo si rinvia a quanto già detto nel primo articolo. In questa sede valga solamente preceisare che l’amministrazione dei beni del fondo è regolata dalle norme sulla comunione (ordinaria amministrazione è disgiunta ma la straordinaria è congiunta) e che, pertanto, uno dei coniugi  può chiedere al giudice di escludere l’altro dall’amministrazione in caso di impossibilità ad amministrate o mala gestione. Ciò varrà ad ogno modo solo per i beni in copropiretà mentre per gli altri beni resteranno di di esclusiva proprietà di uno dei due coniugi senza che l’altro possa disporne.

Per quanto riguarda l’aggredibilità dei beni del fondo si è già precisato nel primo articolo l’assoggettità all’azione revocatoria. Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 170 cod. civ., l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita soltanto per debiti che sono stati contratti dai coniugi per far fronte ad esigenze familiari. Invero, secondo l’articolo in esame l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

In merito alla qualificazione dei “bisogni familiari” la Corte di Cassazione (sentenza. N. 134/1984) ha fornito una definizione estremamente ampia che ricomprende tutta una serie di attività quali anche quella di villegggiatura, svago o risparmio.

In questo contesto, spetterà al deitore provare che il creditore consoceva l’estraneità del credito ai bisogni della gamiglia.

Secondo la recente giurisprudenza da una parte (ordinanza n. 23876/2015)  il fondo patrimoniale è da ritenersi immune anche dall’iscrizione di ipoteca esattoriale, di cui all’articolo 77 del DPR numero 602 del 3 marzo 1973. Dall’altra parte, l’istituzione di un fondo patrimoniale teso a ledere gli interessi dell’Amministrazione Finanziaria configura il reato di fraudolenta sottrazione di beni alla procedura di riscossione coattiva (art. 11, comma 1, D.LGS. n. 74/2000) quando metta in concreto pericolo l’esito favorevole della procedura esattoriale. In particolare, il reato non si configura quando il soggetto che ha istituito il fondo patrimoniale sia titolare di un patrimonio, non vincolato nel fondo patrimoniale, di valore sufficiente a soddisfare la pretesa erariale.

 

3. Il trust

Il trust è un istituto che ha fatto il proprio ingresso nel panorama legislativo italiano nel 1989 e che non è mai stato guardato dal nostro ordinamento con particolare favore.

Esso è uno strumento estremamente duttile e complesso, utilizzabile per una moltitudine di fini differenti, tra i quali è compresa anche la segregazione del patrimonio della famiglia.

In sede di istituzione del trust  e/o di disposizione anche successiva di beni nel fondo, i beni trasferiti fuoriescono dalla titolarità del disponente. Così i beni posti in trust, costituiranno un patrimonio separato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del disponente  o quello del trustee. La conseguenza più importante di un simile “stato di fatto” e che qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust.

L’amministrazione dei beni che compongono il trust è affidata al trustee. Esso potrà essere una società ovvero una persona fisica. In questo modo può essere garantita al trust una gestione professionale ed altamente qualificata dei beni. Il trustee potrà operare in piane libertà ovvero entro specifici paletti imposti dal disponente.

L’aggredibilità dei beni del trust è relativa e dipende molto dalla metodologia di istituzione del trust. Ad esempio, nel caso di trust istituito in fronde ai creditori ovvero in caso di trust c.d. “autodichiarato” gli elementi per poter rendere il trust attaccabile sono molteplici. Ad ogni modo il trust si espone all’azione revocatoria ordinaria, fallimentare ed alla nuova azione revocatoria ex art. 2929 bis cod. civ.

 

  1. Differenze

 

Fondo patrimoniale Trust

Tipicità dell’istituto

Atipicità dell’istituto
Non necessario Vaglio della meritevolezza dell’interesse Necessario il vaglio della meritevolezza dell’interesse
Presuppone la permanenza del matrimonio Prescinde del matrimonio e può essere impiegato anche in caso di famiglia di fatto, convivenze more uxorio
Limitata tipologia di beni apportabili nel fondo Tipologia di beni molto ampia
Finalità limitata ai bisogni della famiglia Finalità molto ampia e discrezionale
Limite dei beneficiari (coniugi o figli) Ampia discrezionalità riguardo ai beneficiari che possono essere anche terzi

In caso di cessazione i beni tornano ai coniugi e saranno aggredibili da eventuali creditori

In caso di cessazione i beni saranno devoluti ai beneficiari
Flessibilità limitata Flessibilità molto estesa
Possibili problematiche in sede di amministrazione dei beni Amministrazione dei beni è affidata ad un soggetto terzo che può dover sottostare a precise disposizioni ed essere vigilato da più soggetti
Limitate possibilità di amministrazione dei beni I beni possono essere amministrati in anche da professionisti e soggetti con particolari requisiti
Alla morte di un coniuge vi è cessazione dell’istituto Alla morte del disponente il trust può perdurare anche a tempo indeterminato.

In caso di decesso de trustee, ad esso subentra un nuovo trustee

Onere probatorio ex 170 cod. civ. potrebbe rilevarsi problematico Nessun onere probatorio di particolare rilievo se non in merito alla meritevolezza dell’interesse
Durata comunque limitata nel tempo Durata può essere astrattamente anche a tempo indeterminato
Certezza nella tassazione Incertezza per quanto riguarda la tassazione
Costo molto contenuto

Costo relativamente alto

 

4. Conclusione

Sia il fondo patrimoniale che il trust sono due istituti che possono essere validamente utilizzati ai fini della segregazione patrimoniale dei beni della famiglia.

Entrambi presentano numerosi elementi a favore ma anche tanti altri contrari e l’impiego di uno piuttosto che dell’altro dovrà essere attentamente valutato in base alle molteplici e diverse esigenze del cliente.